Pubblicato il 4 Marzo 2022

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell’Ue sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milioni di euro concesso dall’Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 aprile 2021 a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure restrittive che l’Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

La misura fa seguito a un regime analogo, approvato dalla Commissione il 10 marzo 2021, volto a indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni subiti tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

L’approvazione – spiega la Commissione – arriva in conseguenza del fatto che la pandemia rappresenta un evento eccezionale, un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.

La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di Covid-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.
La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato.


Perdite subite a seguito della pandemia

Gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza hanno subito un calo dell’affluenza nei trasporti e delle relative entrate a causa delle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia da Covid-19, ridotto la mobilità di cittadini e turisti.

In particolare, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 aprile 2021, il numero di passeggeri ha subito una diminuzione fino al 90 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

Nonostante ciò, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate. Ciò ha comportato gravi problemi di liquidità, che rischiano di compromettere la competitività degli operatori del trasporto ferroviario.

I beneficiari dell’intervento avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato.


Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

Il sostegno finanziario con fondi Ue o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al Covid-19 non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini.

Analogamente le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’Iva o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e non richiedono l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato.

In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.

Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di Covid-19, in linea con la vigente disciplina dell’Ue in materia di aiuti di Stato.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza legata al Covid-19, le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal Covid-19. Il quadro prevede che gli Stati membri possano concedere le seguenti tipologie di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine;

vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19;

vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di Covid-19;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle
imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;

x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti;

xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido;

xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di Covid-19;

xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile;

xiv) sostegno alla solvibilità.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023.