Pubblicato il 31 Marzo 2020
Il Governo ha introdotto, attraverso il decreto Cura Italia, misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Cassa depositi e sostiene invece la liquidità delle aziende più grandi, per le PMI è potenziato il Fondo di garanzia.
Focus Imprese
Il Governo ha previsto uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale – si legge del dl 18/2020 – sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Questi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario. Con successivo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Per questo intervento sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Semplificato l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) la garanzia è gratuita e si alza l’asticella dell’importo massimo garantito per singola impresa, che arriva a toccare quota 5 milioni di euro.
Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è dell’80%, che sale al 90% con la controgaranzia dei Confidi, e l’importo massimo garantito per singola impresa è di 1 milione e mezzo. Oltre la soglia di 1,5 milioni e fino al tetto dei 5 milioni la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.
Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.
Estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.
È annullato poi il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ammessi, infine, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 per durata inferiore a 18 mesi e fino a 3.000 euro di importo.
Aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Invitalia mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno realizzare un programma di investimenti di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero).
Il Decreto Cura Italia mette a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico altri 400 milioni per rifinanziare i contratti di sviluppo delle imprese, che favoriscono la realizzazione di grandi programmi di sviluppo composti da uno o più progetti d’investimento (in ricerca, sviluppo e innovazione) finanziabili in vari settori, tra cui l’industria. Il Ministero dello Sviluppo Economico può sottoscrivere specifici “Accordi di programma” o “di sviluppo” e cofinanziare singole iniziative.
Focus Lavoratori
Stanziate ingenti somme per tutelare i lavoratori, a cominciare da quelli dipendenti con diverse forme di ammortizzatori sociali. Previsti nello specifico:
Per tutelare l’occupazione, inoltre, il decreto prevede anche lo stop ai licenziamenti avviati dal 23 febbraio in poi. Con questa misura, il Governo mira infatti a tutelare i livelli occupazionali, intervenendo a fianco di quei lavoratori licenziati a seguito dell’improvviso calo di attività causato dall’emergenza Coronavirus.
Il Decreto Cura Italia ha stabilito anche che tutte le procedure di licenziamento per motivi oggettivi connessi all’emergenza epidemiologica saranno sospese per due mesi. In buona sostanza sono sospesi per 60 giorni sia i licenziamenti di natura individuale per giustificato motivo oggettivo sia quelli di natura collettiva in caso di procedure avviate dopo 23 febbraio 2020.
Previsto inizialmente solo per i dipendenti, la sospensione del mutuo prima casa viene esteso anche agli autonomi e ai professionisti. Il tetto massimo è di 250mila euro. Possono richiederlo i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Lo stop potrà essere richiesto anche per chi ha subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
La durata della sospensione sarà fino ad un massimo di 18 mesi. Sarà di 6 mesi se lo stop o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi. Sale a 12 se lo stop o la riduzione dell’orario è tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi. Se la sospensione, o la riduzione, superano i 303 giorni consecutivi, la moratoria durerà 18 mesi.
Per accedere al Fondo di solidarietà, il cosiddetto Fondo Gasparrini, basterà fare domanda alla propria banca, erogatrice del prestito.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre disposto la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei beni strumentali. I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati.
Dal 1° aprile sarà possibile richiedere – con una procedura semplificata sul sito dell’INPS – l’indennità di 600 euro prevista dal dl Cura Italia (dl 18/2020) per sostenere i lavoratori autonomi attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995.
Prorogato al 18 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori. Il FIR è lo strumento istituito presso il Ministero dell’economia (MEF) e che è chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.