Pubblicato il 6 Agosto 2024
Ammonta esattamente a 994 milioni di euro, quasi un miliardo cioè, il fondo attivato dal Mimit per sostenere la realizzazione del progetto Europeo “Idrogeno 3”.
A firmare il Decreto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.
Si tratta di un progetto, noto anche come “IPCEI Hy2Infra”, di grande importanza strategica per l’Europa. L’acronimo IPCEI, infatti, indica un “importante progetto di comune interesse europeo“.
L’attivazione del Fondo “Idrogeno 3” fa seguito alla decisione della Commissione Europea, avvenuta lo scorso 15 febbraio, di autorizzare le proposte degli aiuti di Stato di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia) per un ammontare complessivo di 6,9 miliardi di euro.
Il Fondo IPCEI Idrogeno 3, con una dotazione finanziaria di 994 milioni di euro, ha un obiettivo strategico fondamentale: contribuire con finanziamenti ad hoc destinati alle imprese italiane coinvolte nella realizzazione dei progetti di sviluppo di una rete europea per l’idrogeno, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture.
Secondo i legislatori, sia italiani che europei, l’idrogeno rappresenta una possibile fonte alternativa di energia che potrà portare ad una riduzione delle emissioni nei settori della mobilità, dei trasporti e delle industrie strategiche.
Ed infatti lo stesso Ministro Urso ha dichiarato in proposito che “L’Italia è in prima linea nella sfida dell’idrogeno, quasi un miliardo di euro per la filiera italiana. Un altro importante strumento sulla strada della neutralità tecnologica, con progetti strategici sulla tecnologia green”.
I fondi saranno ripartiti in forma di contributi alle spese, seguendo i criteri stabiliti dalla Commissione Europea. Naturalmente non si potranno oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria a disposizione che, come dicevamo, risulta piuttosto alta.
Saranno invece esclusi dalle agevolazioni tutti i soggetti che siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione di servizi e forniture e nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
I progetti non dovranno riguardare le seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti
riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative
infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi
alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se
l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I
parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di
applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione
(UE) 2021/447 della Commissione;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l’esclusione non si applica per
gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico
per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non
determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua
durata di vita; e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un
danno all’ambiente.
I termini per la presentazione delle istanze saranno aperti dalla DGIAI entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del Decreto. I termini, le modalità e tutti i particolari dei procedimenti di accesso alle agevolazioni saranno resi noti con i provvedimenti di attuazione.