Pubblicato il 4 Agosto 2020

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE.

Dopo quasi tre anni di lavoro tra i negoziatori, la ratifica da parte del Regno Unito e l’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2020 il Consiglio europeo ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di recesso a nome dell’Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.

L’accordo di recesso Unione Europea – Regno Unito è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Fino al 31 dicembre 2020 decorre il periodo di transizione che mira ad assicurare un recesso ordinato tramite la progressiva cessazione delle procedure e dei regimi ancora applicabili alla fine del periodo di transizione.

Secondo quanto stipulato dall’accordo, il Regno Unito rispetterà le leggi dell’UE ma non sarà più rappresentata nelle istituzioni europee né potrà partecipare alle decisioni di dette istituzioni.

L’accordo di recesso Unione Europea – Regno Unito è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Fino al 31 dicembre 2020 decorre il periodo di transizione che mira ad assicurare un recesso ordinato tramite la progressiva cessazione delle procedure e dei regimi ancora applicabili alla fine del periodo di transizione.

Secondo quanto stipulato dall’accordo, il Regno Unito rispetterà le leggi dell’UE ma non sarà più rappresentata nelle istituzioni europee né potrà partecipare alle decisioni di dette istituzioni.

Task Force per la Brexit

Il Governo italiano ha istituito a Palazzo Chigi una Task Force per la Brexit per seguire e coordinare tutte le attività relative al negoziato sull’accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito.

Il Governo si propone di garantire, anche con misure legislative, la piena tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia.

Inoltre, intende agire per preservare la stabilità finanziaria e la continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo, la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione e altri settori in cui dovessero essere necessari interventi.

Gli effetti della Brexit sui trasporti

  • Patenti di guida

Nell’Accordo sul recesso nulla di specifico è disposto riguardo al settore dei conducenti ed in particolare alle patenti di guida. Pertanto continua ad applicarsi nel periodo di transizione il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito.

Nello specifico per quanto concerne patenti di guida e i titoli di abilitazione alla guida rilasciati dal Regno Unito si continuerà ad applicare la previgente disciplina comunitaria “con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri”.

  • Trasporto su gomma

Nel periodo di decorrenza per quanto concerne il trasporto merci su gomma il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

I trasporti continueranno quindi ad eseguirsi secondo il regime della licenza comunitaria di cui al regolamento n. 1072/2009, sia per i trasporti internazionali diretti o provenienti dal Regno unito con partenza/arrivo nell’Unione Europea sia per i trasporti di cabotaggio.

  • Trasporti ferroviari

Per il settore ferroviario la Brexit ha comportato l’uscita della Gran Bretagna dal Single European Rail Area (SERA) e dall’Agenzia europea competente, l’European Railway Agency (ERA).

Nel periodo di transizione avviato un complesso iter negoziale tra le due parti, da definirsi secondo le direttive di negoziato indicate nella Raccomandazione che la Commissione Europea ha inviato al Consiglio in data 3 febbraio 2020, finalizzato al raggiungimento di accordi commerciali e di trasporto verso il Regno Unito. Dovranno essere stipulati accordi di recesso che prenderanno in considerazione diversi aspetti come il diritto delle compagnie britanniche di continuare a operare sul suolo europeo e di quelle europee di fare lo stesso sul territorio britannico. Ulteriori aspetti da disciplinare mediante i predetti accordi riguardano le certificazioni concernenti materiale rotabile, personale e attrezzature necessarie per poter operare nel Regno Unito e viceversa, questioni tecniche concernenti l’implementazione della normativa in materia di interoperabilità ferroviaria e questioni legate alla sicurezza ferroviaria e allo sviluppo di specifiche tecniche comuni. Con la Francia dovrà entrare in vigore anche un accordo ad hoc per la gestione del Tunnel della Manica.

Sul sito della Commissione sui trasporti ferroviari
(https://ec.europa.eu/transport/modes/rail_en) sono riportati aggiornamenti in materia e informazioni generali sulla normativa vigente.

  • Trasporti marittimi

Il Regno Unito non farà più parte dell’European Maritime Safety Agency (EMSA). L’uscita dall’UE del Regno Unito comporta la fine del diritto al cabotaggio intracomunitario. Parimenti, per gli operatori basati nel Regno Unito cesserà la possibilità di accedere su base non discriminatoria ai servizi portuali e marittimi in Europa. Inoltre non sarà più possibile il mutuo riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori marittimi e delle attrezzature e dispositivi per la navigazione.

Cesserà poi la validità di alcuni documenti:

  1. certificati dei marittimi: si rinvia all’avviso dell’11 ottobre 2019 della Commissione Europea in merito sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare e sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare, che illustra le informazioni di dettaglio (All. 1 – seafarer_qualifications_it_0);
  2. sponsorship” britannica degli Organismi Riconosciuti (OR) dalla Commissione Europea, che possono essere autorizzati ad agire per conto degli Stati membri nell’effettuare ispezioni, inchieste e certificazioni;
  3. i certificati degli equipaggiamenti marittimi già immessi sul mercato ed emessi da un Organismo notificato dal Regno Unito prima del suo recesso dall’Unione Europea rimarranno in vigore fino a naturale scadenza, a meno che le condizioni di validità del certificato non siano variate ovvero non siano intervenute modifiche ai requisiti e/o alle norme di prova sulla base dei quali tali certificati erano stati rilasciati. Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e la scadenza del periodo transitorio, tali Organismi notificati saranno rimossi dal database UE “NANDO” (New Approach Notified and Designated Organisations). La Commissione europea chiarisce in merito con una nota.  

Sul sito della Commissione sui trasporti marittimi (https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en) sono riportati aggiornamenti in materia e informazioni generali sulla normativa vigente. Per le questioni relative alla sicurezza marittima si consiglia di consultare il sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima al seguente link: https://www.emsa.europa.eu/. Per le vie navigabili interne consultare, invece, il sito https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en.

  • Trasporto aereo

Il diritto UE continuerà ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno anche per quanto concerne il – settore aereo.

L’Unione Europea ha adottato due misure temporanee per evitare la totale interruzione del traffico aereo tra l’Unione e il Regno Unito: il Regolamento 2019/502 con scadenza 24 ottobre 2020 e del Regolamento 2019/494 con scadenza 30 marzo 2020. Il primo Regolamento  garantisce la connettività di base del trasporto aereo fra UE e Regno Unito. Il secondo Regolamento garantisce la validità delle licenze esistenti, disciplinando il rilascio delle stesse da parte dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).

Le relazioni aeree tra il Regno Unito e l’Unione Europea dovranno poi essere disciplinate da un accordo aereo che dovrà essere negoziato e approvato entro la fine del periodo di transizione. Il negoziato fra l’Unione Europea ed il Regno Unito potrà essere avviato solo previa approvazione da parte del Consiglio UE della proposta di relativo mandato negoziale – che la Commissione Europea ha già presentato. All’approvazione del mandato seguiranno una serie di tornate negoziali per la definizione delle disposizioni di dettaglio, così da poter definire la disciplina delle nuove relazioni aeronautiche fra Unione Europea e Regno Unito a partire dal 1 gennaio 2021.

A livello nazionale inoltre, onde evitare disservizi per il traffico di passeggeri e merci nel sistema aeroportuale milanese, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea ”point to point”, mediante aeromobili del tipo ”narrow body” (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito.

Sul sito della Commissione sui trasporti aerei (https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en) sono riportati aggiornamenti in materia e informazioni generali sulla normativa vigente.