Pubblicato il 25 Gennaio 2017
Da 25 a 180 startup innovative iscritte sul Registro delle Imprese: questa è la crescita esponenziale certificata dal secondo rapporto trimestrale pubblicato dal MISE relativo al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016. La nuova modalità, semplificata, gratuita e digitale, predisposta dal sistema camerale, infatti ha permesso di aumentare di oltre sette volte la platea di imprese registrate senza che queste passassero dal notaio.
Questo progressivo incremento testimonia la crescente consapevolezza da parte dell’ecosistema italiano dell’imprenditoria innovativa sui numerosi vantaggi offerti dalla nuova modalità di costituzione. La possibilità di effettuare tale procedura online, mediante l’utilizzo della firma digitale rende facoltativa ogni forma di intermediazione professionale con un forte risparmio in termini di costi e di tempo.
Dallo rapporto emerge inoltre che più dell’80% delle startup innovative costituite con firma digitale presenta un capitale iniziale inferiore a 10.000 euro; in particolare, oltre la metà, 92 imprese (51,1%), è riconducibile alla classe dimensionale compresa tra 5.000 e 10.000; altre 54 (30%) hanno un capitale compreso tra 1 e 5.000 euro.
Sono più di 3 su 4 le startup innovative neo-costituite che operano nel macro-settore dei servizi alle imprese, per l’esattezza 142 (il 78,9%). 70 di queste hanno codice Ateco J 62, ossia “produzione di software e consulenza informatica”. Le imprese costituite online che operano nel settore manifatturiero invece sono 32, il 17,8% del totale: 11 di queste hanno codice Ateco C 26, “fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica”. 98 startup, il 54,4%, indicano come requisito di innovatività la soglia abilitante di spese previste in r&s. 71, il 39,4%, selezionano il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale, e altre 13, il 7,2%, quello riguardante la proprietà intellettuale. 71 (39,4%) selezionano il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale, e altre 13 (7,2%) quello riguardante la proprietà intellettuale.
Nel complesso le startup innovative già costituite e ufficialmente riconosciute come tali sono 180 (ossia, 33 costituite in Camera + 147 interamente online). Il mese che ha fatto registrare il numero più elevato di iscrizioni è novembre, con 61, immediatamente seguito da dicembre con 57: rispetto a quanto registrato nel periodo tra luglio e settembre, si registra una notevole crescita nell’utilizzo della misura.
La Lombardia, con il 26,7% delle imprese registrate, è in testa alla classifica delle regioni per numero di startup innovative costituite con la nuova modalità (48), seguita dal Veneto con il 12,2% (22) e dalla Sicilia con l’8,3% (15). Milano si conferma, a livello provinciale, l’area più attrattiva per le startup innovative, con 34 (18,9% del totale). In seconda posizione si trovano alla pari Roma e Padova, con 11 imprese. Nel complesso sono state costituite startup innovative online in 69 province; Bologna e Torino risultano sorprendentemente sottorappresentate con una sola startup costituita con la nuova modalità, mentre a Napoli nessuna impresa ha ancora utilizzato la nuova procedura di costituzione.
Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono dati da:
– Gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, implicando un forte risparmio per gli imprenditori.
– Forte disintermediazione: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l’identità dei sottoscrittori dell’atto, già assicurata dall’obbligo di utilizzo della firma digitale, e l’imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione.
– Redazione e sottoscrizione online: possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto online mediante una piattaforma web dedicata, anche attraverso salvataggi successivi.
– Modello standard: ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell’imprenditore.
– Controllo automatico: il formato elettronico elaborabile XML dell’atto garantisce fedelmente la conformità al modello standard, una serie di controlli automatici sui dati compilati e arricchisce di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese.
– Volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità.
La scelta di concentrare il decreto attuativo sul tipo societario della Srl è dettata da due ragioni: il primo è la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma (rappresentato stabilmente oltre l’80% del numero complessivo); il secondo è che si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia, attribuendo loro la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.