Pubblicato il 20 Maggio 2020
La Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento per stabilire misure specifiche e temporanee per COVID-19 in relazione alla validità di determinati certificati, licenze e autorizzazioni, nonché il rinvio di determinati controlli periodici e la formazione in alcuni settori della legislazione sui trasporti.
Una volta approvato, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
In questo modo si darebbe una base giuridica alla “raccomandazione” della Commissione UE agli Stati membri sul riconoscimento reciproco delle proroghe adottate dai singoli Stati, pubblicate sul sito internet della stessa Commissione, valida per 3 mesi (fino a giugno 2020) di cui abbiamo dato notizia per mail il 3 aprile scorso.
Per il trasporto stradale, la proposta prevede:
Direttiva 2003/59/CE
– formazione periodica: i certificati di qualificazione professionale con scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi;
– codice armonizzato “95” (direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guida o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 6 mesi dalla data indicata su ciascuna di tali patenti di guida o CQC;
– carte di qualificazione del conducente (direttiva 2003/59/CE), con scadenze tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è considerata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza amministrativa indicata su ciascuna di tali carte. Nel caso in cui uno Stato membro ritenga che la data del 31 agosto 2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione – entro il 15 luglio 2020 – per applicare una proroga più lunga. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, adotta una decisione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione nella Gazzetta ufficiale.
Direttiva 2006/126/CE
– la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data indicata sulla patente di guida. E’ possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Regolamento (UE) n. 165/2014
– la revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;
– carta del conducente per la quale si chiede il rinnovo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, deve essere rilasciata entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall’art.35. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all’autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Direttiva 2014/45/UE
– revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che dovrebbero essere effettuati tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi. La validità delle carte di circolazione con una data di scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è considerata prorogata per un periodo di 6 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Regolamento (CE) n. 1071/2009
– idoneità finanziaria da dimostrare tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’autorità competente e in ogni caso entro 12 mesi.
Regolamento (CE) n. 1072/2009
– la validità delle licenze comunitarie con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è estesa per un periodo di 6 mesi;
– la validità degli attestati del conducente, con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è estesa per un periodo di 6 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.